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Gazzetta Ufficiale N. 116 del 20 Maggio 2005

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 28 aprile 2005
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili liquidi.

IL MINISTRO DELL'INTERNO


Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469, concernente l'ordinamento
dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966, concernente la disciplina
delle tariffe, delle modalita' di pagamento e dei compensi al
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a
pagamento;
Vista la legge 13 luglio 1966, n. 615, recante: «Provvedimenti
contro l'inquinamento atmosferico, limitatamente al settore degli
impianti termici»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1970,
n. 1391, di approvazione del regolamento di esecuzione della legge
13 luglio 1966, n. 615;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.
577, recante l'approvazione del regolamento concernente
l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998,
n. 37, recante l'approvazione del regolamento concernente i
procedimenti relativi alla prevenzione incendi;
Visto il progetto di regola tecnica elaborato dal Comitato centrale
tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577,
modificato dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica
10 giugno 2004, n. 200;
Rilevata la necessita' di aggiornare le disposizioni di sicurezza
antincendio per gli impianti termici alimentati da combustibili
liquidi;
Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva
98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE;
Decreta:


Art. 1.
Campo di applicazione

1. Il presente decreto ha per scopo l'emanazione di disposizioni di
prevenzione incendi riguardanti la progettazione, la costruzione e
l'esercizio dei sottoelencati impianti termici di portata termica
complessiva maggiore di 35 kW (convenzionalmente tale valore e'
assunto corrispondente al valore di 30.000 kcal/h indicato nelle
precedenti disposizioni), alimentati da combustibili liquidi:
a) climatizzazione di edifici e ambienti;
b) produzione centralizzata di acqua calda, acqua surriscaldata
e/o vapore;
c) forni da pane e altri laboratori artigiani;
d) lavaggio biancheria e sterilizzazione;
e) cucine e lavaggio stoviglie.
2. Sono esclusi dal campo di applicazione gli impianti realizzati
specificatamente per essere inseriti in cicli di lavorazione
industriale e gli inceneritori.
3. Non sono oggetto del presente decreto le attrezzature a
pressione e gli insiemi disciplinati dal decreto legislativo,
25 febbraio 2000, n. 93 (pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 91 del 18 aprile
2000), di attuazione della direttiva 97/23/CE.
4. Piu' apparecchi termici installati nello stesso locale o in
locali direttamente comunicanti, sono considerati come facenti parte
di un unico impianto, di portata termica pari alla somma delle
portate termiche dei singoli apparecchi. All'interno di una singola
unita' immobiliare adibita ad uso abitativo, ai fini del calcolo
della portata termica complessiva, non concorrono gli apparecchi
domestici di portata termica singola non superiore a 35 kW quali gli
apparecchi di cottura alimenti, le stufe, i caminetti, i radiatori
individuali, gli scaldacqua unifamiliari, gli scaldabagno e le
lavabiancheria.
5. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli impianti
di nuova realizzazione.

Art. 2.
Disposizioni per gli impianti esistenti

1. Agli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto e di portata termica superiore a 116 kW
(convenzionalmente tale valore e' assunto corrispondente al valore di
100.000 kcal/h indicato nelle precedenti disposizioni), purche'
approvati o autorizzati dai competenti organi del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, in base alla previgente normativa, non e' richiesto
alcun adeguamento, anche nel caso di aumento di portata termica,
purche' non superiore al 20% di quella gia' approvata od autorizzata
e purche' realizzata una sola volta. In ogni caso successivi aumenti
della portata termica realizzati negli impianti di cui sopra
richiedono l'adeguamento alle disposizioni del presente decreto.
2. Gli impianti esistenti in possesso del nullaosta provvisorio di
cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818 (pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 338 del 10 dicembre 1984),
sono adeguati alle presenti disposizioni entro tre anni dall'entrata
in vigore del presente decreto con l'esclusione dei requisiti di
ubicazione, di accesso e di aerazione dei locali per i quali puo'
essere applicata la previgente normativa.
3. Agli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto e di portata termica non superiore a 116 kW, purche'
realizzati in conformita' alla previgente normativa, non e' richiesto
alcun adeguamento, anche nel caso di aumento di portata termica tale
da non comportare il superamento di 116 kW.

Art. 3.
Obiettivi

1. Ai fini della prevenzione degli incendi ed allo scopo di
raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla
salvaguardia delle persone, dei beni e dei soccorritori, gli impianti
di cui all'art. 1 sono realizzati in modo da:
evitare la fuoriuscita accidentale di combustibile;
evitare, nel caso di fuoriuscita accidentale di combustibile,
spandimenti in locali diversi da quello di installazione;
limitare, in caso di incendio, danni alle persone;
limitare, in caso di incendio, danni ai locali vicini a quelli
contenenti gli impianti;
consentire ai soccorritori di operare in condizioni di sicurezza.

Art. 4.
Disposizioni tecniche

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi riportati al
precedente art. 3, e' approvata la regola tecnica di prevenzione
incendi allegata al presente decreto.

Art. 5.
Sicurezza degli apparecchi e dei relativi dispositivi

1. Ai fini della salvaguardia della sicurezza antincendio, gli
apparecchi e i relativi dispositivi di sicurezza, regolazione e
controllo, sono costruiti secondo la legislazione vigente e le norme
di buona tecnica.

Art. 6.
Commercializzazione CE

1. I prodotti provenienti da uno degli Stati membri dell'Unione
europea o dalla Turchia, ovvero da uno degli Stati aderenti
all'Associazione europea di libero scambio (EFTA), firmatari
dell'accordo SEE, legalmente riconosciuti sulla base di norme o
regole tecniche applicate in tali Stati che permettono di garantire
un livello di protezione, ai fini della sicurezza antincendio,
equivalente a quello perseguito dalla presente regolamentazione,
possono essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato dal
presente decreto.

Art. 7.
Disposizioni finali

1. Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni di prevenzione
incendi impartite in materia dal Ministero dell'interno, fatto salvo
quanto previsto all'art. 2 per gli impianti esistenti.
Il presente decreto entra in vigore il sessantesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Roma, 28 aprile 2005
Il Ministro: Pisanu

Allegato

REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER LA PROGETTAZIONE, LA
COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DI IMPIANTI TERMICI ALIMENTATI DA
COMBUSTIBILI LIQUIDI


TITOLO I


Generalita'

1.1 Termini, definizioni e tolleranze dimensionali.
1. Ai fini delle presenti disposizioni si applicano i termini, le
definizioni e le tolleranze dimensionali approvati con il decreto
ministeriale 30 novembre 1983 (Gazzetta Ufficiale n. 339 del
12 dicembre 1983). Inoltre, si definisce:
a) apparecchio: l'insieme costituito da un generatore di calore
e relativo/i bruciatore/i;
b) camino: condotto subverticale avente lo scopo di disperdere,
a conveniente altezza dal suolo, i prodotti della combustione,
realizzato con materiali incombustibili, impermeabili ai gas,
resistenti ai fumi ed al calore e tali, in ogni caso, da garantire
che la temperatura della superficie esterna non costituisca elemento
di pericolo per gli ambienti e le strutture attraversate;
c) canale da fumo: condotto di raccordo posto tra l'uscita dei
fumi dall'apparecchio ed il camino, rispondente ai medesimi requisiti
costruttivi previsti per il camino;
d) capacita' di un serbatoio: volume geometrico interno del
serbatoio;
e) condotte aerotermiche: condotte per il trasporto di aria
trattata e/o per la ripresa dell'aria dagli ambienti serviti e/o
dell'aria esterna da un generatore d'aria calda;
f) condotte di adduzione del combustibile liquido: insieme di
tubazioni rigide e flessibili, curve, raccordi ed accessori uniti fra
loro per la distribuzione del combustibile liquido;
g) combustibile liquido: combustibile derivato dal petrolio
(olio combustibile o gasolio) o di origine vegetale;
h) generatore di aria calda a scambio diretto: apparecchio
destinato al riscaldamento dell'aria mediante produzione di calore in
una camera di combustione con scambio termico attraverso pareti dello
scambiatore, senza fluido intermediario, in cui il flusso dell'aria
e' mantenuto da uno o piu' ventilatori;
i) impianto termico: complesso comprendente: le condotte di
adduzione del combustibile liquido, gli apparecchi e gli eventuali
accessori destinati alla produzione di calore;
j) locale esterno: locale ubicato su spazio scoperto, anche in
adiacenza all'edificio servito, purche' strutturalmente separato e
privo di pareti comuni;
k) locale fuori terra: locale il cui piano di calpestio e' a
quota non inferiore a quello del piano di riferimento;
l) locale interrato: locale in cui l'intradosso del solaio di
copertura e' a quota inferiore a + 0,6 m al di sopra del piano di
riferimento;
m) locale seminterrato: locale che non e' definibile fuori
terra ne' interrato;
n) modulo a tubo radiante: apparecchio destinato al
riscaldamento di ambienti mediante emanazione di calore per
irraggiamento, costituito da una unita' monoblocco composta dal tubo
o dal circuito radiante, dall'eventuale riflettore e relative staffe
di supporto, dall'eventuale scambiatore, dal bruciatore, dal
ventilatore, dai dispositivi di sicurezza, dal pannello di
programmazione e controllo, dal programmatore e dagli accessori
relativi;
o) nastro radiante: apparecchio destinato al riscaldamento di
ambienti mediante emanazione di calore per irraggiamento costituito
da una unita' termica e da un circuito di condotte radianti per la
distribuzione del calore stesso. L'unita' termica e' composta da un
bruciatore, da un ventilatore-aspiratore, da una camera di
combustione, da una camera di ricircolo, dal condotto di espulsione
fumi, dai dispositivi di controllo e sicurezza, dal pressostato
differenziale ed eventualmente dal termostato di sicurezza positiva a
riarmo manuale. Le condotte radianti, la cui temperatura superficiale
massima deve essere minore di 300 °C, devono essere realizzate con
materiale resistente alle alte temperature e isolate termicamente
nella parte superiore e laterale, devono essere a tenuta ed esercite
costantemente in depressione; tali condotte sono parte integrante
dell'apparecchio;
p) piano di riferimento: piano della strada pubblica o privata
o dello spazio scoperto sul quale e' attestata la parete nella quale
sono realizzate le aperture di aerazione;
q) portata termica: quantita' di energia termica assorbita
nell'unita' di tempo dall'apparecchio, dichiarata dal costruttore,
espressa in kiloWatt (kW);
r) serbatoio: recipiente idoneo al contenimento del
combustibile liquido;
s) serranda tagliafuoco: dispositivo di otturazione ad
azionamento automatico destinato ad interrompere il flusso dell'aria
nelle condotte aerotermiche ed a garantire la compartimentazione
antincendio per un tempo prestabilito.
1.2 Luoghi di installazione degli apparecchi.
1. Gli apparecchi possono essere installati:
all'aperto;
in locali esterni;
in fabbricati destinati anche ad altro uso o in locali inseriti
nella volumetria del fabbricato servito;
in serre.
2. Gli apparecchi devono in ogni caso essere installati in modo
tale da non essere esposti ad urti o manomissioni.
1.2.1 Disposizioni comuni.
1. Nel caso in cui l'asse del bruciatore e' ubicato a quota
maggiore della generatrice superiore del serbatoio non e' necessario
prevedere bacini di contenimento o soglie rialzate.

TITOLO II


Installazione all'aperto

2.1 Disposizioni comuni.
1. Gli apparecchi installati all'aperto, in luogo avente le
caratteristiche di spazio scoperto, devono essere costruiti per tale
tipo di installazione oppure adeguatamente protetti dagli agenti
atmosferici, secondo quanto stabilito dal costruttore.
2. E' ammessa l'installazione in adiacenza alle pareti
dell'edificio servito alle seguenti condizioni: la parete deve
possedere caratteristiche di resistenza al fuoco almeno REI 30 ed
essere realizzata con materiale incombustibile.
3. Qualora la parete non soddisfi in tutto o in parte tali
requisiti:
gli apparecchi devono distare almeno 0,6 m dalle pareti degli
edifici, oppure,
deve essere interposta una struttura avente caratteristiche non
inferiori a REI 120 di dimensioni superiori di almeno 0,5 m della
proiezione retta dell'apparecchio lateralmente ed 1 m superiormente.
4. Qualora la generatrice superiore del serbatoio si trovi a
quota maggiore rispetto all'asse del bruciatore, deve essere previsto
un idoneo bacino di contenimento avente altezza minima pari a 0,20 m
e realizzato in modo tale da evitare l'accumulo delle acque
meteoriche.
2.2 Disposizioni particolari.
2.2.1 Limitazioni per i generatori di aria calda installati
all'aperto.
1. Nel caso il generatore sia a servizio di locali di pubblico
spettacolo o di locali soggetti ad affollamento superiore a 0,4
persone/m2, deve essere installata sulla condotta dell'aria calda
all'esterno dei locali serviti, una serranda tagliafuoco di
caratteristiche non inferiori a REI 30 asservita a dispositivo
termico tarato a 80 °C o a impianto automatico di rivelazione
incendio. Inoltre, nel caso in cui le lavorazioni o i materiali in
deposito negli ambienti da riscaldare comportino la formazione di
gas, vapori o polveri suscettibili di dar luogo ad incendi e/o
esplosioni, non e' permesso il ricircolo dell'aria. Le condotte
aerotermiche devono essere conformi al punto 4.5.3.
2.2.2 Tubi e nastri radianti installati all'aperto.
1. E' ammessa l'installazione di tubi e nastri con la parte
radiante posta all'interno dei locali ed il resto dell'apparecchio al
di fuori di questi, purche' la parete attraversata sia realizzata in
materiale incombustibile per almeno 1 m dall'elemento radiante. Per
la parte installata all'interno si applica quanto disposto al punto
4.6 per i moduli a tubi radianti e al punto 4.7 per i nastri
radianti.

TITOLO III


Installazione in locali esterni

1. I locali devono essere ad uso esclusivo e realizzati in
materiali incombustibili. Inoltre essi devono soddisfare i requisiti
di ubicazione richiesti al Titolo II, di aerazione richiesti al punto
4.1.2 e di disposizione degli apparecchi al loro interno, richiesti
al punto 4.1.3.

TITOLO IV


Installazione in fabbricati destinati anche ad altro uso o in locali
inseriti nella volumetria del fabbricato servito

4.1 Disposizioni comuni.
4.1.1 Ubicazione.
1. Gli impianti termici possono essere installati in un qualsiasi
locale del fabbricato che abbia almeno una parete, di lunghezza non
inferiore al 15% del perimetro, confinante con spazio scoperto o
strada pubblica o privata scoperta o, nel caso di locali interrati,
con intercapedine ad uso esclusivo, di sezione orizzontale netta non
inferiore a quella richiesta per l'aerazione, larga almeno 0,6 m ed
attestata superiormente su spazio scoperto o strada scoperta.
4.1.2 Aperture di aerazione.
1. I locali devono essere dotati di una o piu' aperture
permanenti di aerazione realizzate su pareti esterne di cui al punto
4.1.1; e' consentita la protezione delle aperture di aerazione con
grigliati metallici, reti e/o alette antipioggia a condizione che non
venga ridotta la superficie netta di aerazione. Ai fini della
realizzazione delle aperture di aerazione, la copertura e'
considerata parete esterna qualora confinante con spazio scoperto e
di superficie non inferiore al 50% della superficie in pianta del
locale, nel caso dei locali di cui al punto 4.2, e al 20% negli altri
casi.
2. Fatto salvo quanto previsto dal regolamento per l'esecuzione
della legge 13 luglio 1966, n. 615, contro l'inquinamento
atmosferico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1970, n. 1391 (S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 59
dell'8 marzo 1971), le superfici libere minime, in funzione della
portata termica complessiva, non devono essere inferiori a quanto di
seguito riportato («Q» esprime la portata termica, in kW, e «S» la
superficie, in cm2):
a) locali fuori terra: S >= Q x 6;
b) locali seminterrati ed interrati, fino a quota -5 m dal
piano di riferimento: S >= Q x 9;
c) locali interrati, a quota inferiore a -5 m al di sotto del
piano di riferimento: S >= Q x 12 con un minimo di 3.000 cm2.
In ogni caso ciascuna apertura non deve avere superficie netta
inferiore a 100 cm2.
3. Alle serre si applica quanto previsto al successivo Titolo V.
4.1.3 Disposizione degli apparecchi all'interno dei locali.
1. Le distanze tra un qualsiasi punto esterno degli apparecchi e
le pareti verticali e orizzontali del locale, nonche' le distanze fra
gli apparecchi installati nello stesso locale, devono permettere
l'accessibilita' agli organi di regolazione, sicurezza e controllo
nonche' la manutenzione ordinaria secondo quanto prescritto dal
costruttore dell'apparecchio.
4.2 Locali di installazione di apparecchi per la climatizzazione di
edifici ed ambienti, per la produzione centralizzata di acqua calda,
acqua surriscaldata e/o vapore.
1. I locali devono essere destinati esclusivamente agli impianti
termici.
4.2.1 Caratteristiche costruttive.
1. I locali posti all'interno di fabbricati destinati anche ad
altri usi devono costituire compartimento antincendio.
2. Le strutture portanti devono possedere requisiti di resistenza
al fuoco non inferiori a R 120, quelle di separazione da altri
ambienti non inferiori a REI 120. Nel caso di apparecchi di portata
termica complessiva inferiore a 116 kW e' ammesso che tali
caratteristiche siano ridotte a R 60 e REI 60. Le strutture devono
essere realizzate con materiali incombustili.
3. Ferme restando le limitazioni di cui al punto 4.1.3 ed al
successivo punto 4.2.3, l'altezza del locale di installazione deve
rispettare le seguenti misure minime, in funzione della portata
termica complessiva:
non superiore a 116 kW: 2,00 m;
superiore a 116 kW e sino a 350 kW: 2,30 m;
superiore a 350 kW: 2,50 m.
4. Qualora la generatrice superiore del serbatoio si trovi a
quota maggiore rispetto all'asse del bruciatore, la soglia del locale
deve essere rialzata di almeno 0,20 m rispetto al pavimento. Inoltre
il pavimento ed una fascia di almeno 0,20 m di altezza delle pareti
perimetrali, devono essere resi impermeabili al combustibile
utilizzato in modo che si possa determinare un bacino di contenimento
in caso di fuoriuscita accidentale di combustibile.
4.2.2 Aperture di aerazione.
1. La superficie di aerazione, calcolata e realizzata secondo le
modalita' riportate al punto 4.1.2, non deve essere in ogni caso
inferiore a 2.500 cm2 .
4.2.3 Disposizione degli apparecchi all'interno dei locali.
1. Lungo il perimetro dell'apparecchio e' consentito il passaggio
dei canali da fumo e delle condotte aerotermiche, delle tubazioni
dell'acqua, del combustibile, del vapore e dei cavi elettrici a
servizio dell'apparecchio.
2. E' consentita l'installazione a parete di apparecchi previsti
per tale tipo di installazione.
3. E' consentito che piu' apparecchi termici a pavimento o a
parete, previsti per il particolare tipo di installazione, siano
posti tra loro in adiacenza o sovrapposti, a condizione che tutti i
dispositivi di sicurezza e di controllo siano facilmente
raggiungibili.
4.2.4 Accesso.
1. L'accesso puo' avvenire dall'esterno da:
spazio scoperto;
strada pubblica o privata scoperta;
porticati;
intercapedine antincendio di larghezza non inferiore a 0,9 m.
2. L'accesso dall'interno puo' avvenire solo tramite disimpegno
avente le seguenti caratteristiche:
a) impianti di portata termica non superiore a 116 kW:
resistenza al fuoco delle strutture e delle porte REI 30;
b) impianti di portata termica superiore a 116 kW:
superficie in pianta netta minima di 2 m2;
resistenza al fuoco delle strutture e delle porte REI 60;
aerazione a mezzo di aperture di superficie complessiva non
inferiore a 0,5 m2 realizzate su parete attestata su spazio scoperto,
strada pubblica o privata scoperta o su intercapedine. Nel caso in
cui l'aerazione non sia realizzabile come sopra specificato e'
consentito l'utilizzo di un condotto in materiale incombustibile di
sezione non inferiore a 0,1 m2 sfociante al di sopra della copertura
dell'edificio.
3. Nel caso di locali ubicati all'interno del volume di
fabbricati destinati, anche parzialmente a pubblico spettacolo,
caserme, attivita' comprese nei punti 51, 75, 84, 85, 86, 87, 89, 90,
92 e 94 (per edifici aventi altezza antincendio superiore a 54 m)
dell'allegato al decreto ministeriale 16 febbraio 1982 (Gazzetta
Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982) o soggetti ad affollamento
superiore a 0,4 persone per m2, l'accesso deve avvenire direttamente
dall'esterno o da intercapedine antincendio di larghezza non
inferiore a 0,9 m.
4.2.4.1 Porte.
1. Le porte dei locali e dei disimpegni devono:
avere altezza minima di 2 m e larghezza minima di 0,8 m;
essere munite di dispositivo di autochiusura. Inoltre:
a) per impianti con portata termica complessiva non superiore
a 116 kW:
possedere caratteristiche di resistenza al fuoco non
inferiori a REI 30;
b) per impianti con portata termica complessiva superiore a
116 kW:
essere apribili verso l'esterno;
possedere caratteristiche di resistenza al fuoco non
inferiori a REI 60.
2. Alle porte di accesso diretto da spazio scoperto, strada
pubblica o privata scoperta, o da intercapedine antincendio non e'
richiesto il requisito della resistenza al fuoco, purche' siano
realizzate in materiale incombustibile.
4.3 Locali per forni da pane, lavaggio biancheria, altri laboratori
artigiani e sterilizzazione.
1. Gli apparecchi devono essere installati in locali ad essi
esclusivamente destinati o nei locali in cui si svolgono le
lavorazioni.
4.3.1 Caratteristiche costruttive.
1. Le strutture portanti devono possedere requisiti di resistenza
al fuoco non inferiori a R 60, quelle di separazione da altri
ambienti non inferiori a REI 60. Per portate termiche complessive
fino a 116 kW, sono consentite caratteristiche di resistenza al fuoco
R/REI 30.
4.3.2. Accesso e comunicazioni.
1. L'accesso puo' avvenire:
direttamente dall'esterno, tramite porta larga almeno 0,8 m
realizzata in materiale incombustibile;
da locali attigui, purche' pertinenti l'attivita' stessa,
tramite porte larghe almeno 0,8 m, di resistenza al fuoco non
inferiore a REI 30, dotate di dispositivo di autochiusura anche del
tipo normalmente aperto purche' asservito ad un sistema di
rivelazione incendi.
4.4 Locali di installazione di impianti cucina e lavaggio stoviglie.
1. I locali, fatto salvo quanto consentito nel successivo punto
4.4.3, devono essere esclusivamente destinati agli apparecchi.
4.4.1 Caratteristiche costruttive.
1. Le strutture portanti devono possedere requisiti di resistenza
al fuoco non inferiori a R 120, quelle di separazione da altri
ambienti non inferiori a REI 120. Per impianti di portata termica
complessiva fino a 116 kW sono consentite caratteristiche R/REI 60.
4.4.2. Accesso e comunicazioni.
1. L'accesso puo' avvenire:
direttamente dall'esterno, tramite porta larga almeno 0,8 m
realizzata in materiale incombustibile;
dal locale consumazione pasti, tramite porte larghe almeno
0,8 m, di resistenza al fuoco non inferiore a REI 60 per portate
termiche superiori a 116 kW e REI 30 negli altri casi, dotate di
dispositivo di autochiusura anche del tipo normalmente aperto purche'
asservito ad un sistema di rivelazione incendi.
2. E' consentita la comunicazione con altri locali, pertinenti
l'attivita' servita dall'impianto, tramite disimpegno anche non
aerato, con eccezione dei locali destinati a pubblico spettacolo, con
i quali la comunicazione puo' avvenire esclusivamente tramite
disimpegno avente le caratteristiche indicate al punto 4.2.4, comma
2, lettera b), indipendentemente dalla portata termica.
4.4.3 Installazioni in locali in cui avviene anche la consumazione di
pasti.
1. L'installazione di apparecchi di cottura e' consentita, negli
stessi locali di consumazione pasti, alle seguenti ulteriori
condizioni:
a) gli apparecchi utilizzati devono essere corredati di un
efficace sistema di evacuazione dei fumi e dei vapori di cottura
(p.e.: cappa aspirante);
b) le cappe o i dispositivi similari devono essere costruiti in
materiale incombustibile e dotati di filtri per grassi e di
dispositivi per la raccolta delle eventuali condense;
c) le comunicazioni dei locali con altri, pertinenti
l'attivita' servita, deve avvenire tramite porte REI 30 con
dispositivo di autochiusura;
d) il locale consumazione pasti, in relazione all'affollamento
previsto, deve essere servito da vie di esodo ed uscite, tali da
consentire una rapida e sicura evacuazione delle persone presenti in
caso di emergenza.
4.5 Locali di installazione di generatori di aria calda a scambio
diretto.
4.5.1 Locali destinati esclusivamente ai generatori.
1. I locali e le installazioni devono soddisfare i requisiti
richiesti al punto 4.2. E' tuttavia ammesso che i locali comunichino
con gli ambienti da riscaldare attraverso le condotte aerotermiche,
che devono essere conformi al successivo punto 4.5.3. Inoltre:
nel caso in cui le lavorazioni o le concentrazioni dei
materiali in deposito negli ambienti da riscaldare comportino la
formazione di gas, vapori o polveri suscettibili di dar luogo ad
incendi e/o esplosioni, non e' permesso il ricircolo dell'aria;
l'impianto deve essere munito di dispositivo automatico che
consenta, in caso di intervento della serranda tagliafuoco,
l'espulsione all'esterno dell'aria calda proveniente
dall'apparecchio;
l'intervento della serranda tagliafuoco deve determinare
automaticamente lo spegnimento del bruciatore.
4.5.2 Locali di installazione destinati ad altre attivita'.
1. E' vietata l'installazione all'interno di locali di pubblico
spettacolo, locali soggetti ad affollamento superiore a 0,4
persone/m2, locali in cui le lavorazioni o le concentrazioni dei
materiali in deposito negli ambienti da riscaldare comportino la
formazione di gas, vapori o polveri suscettibili di dar luogo ad
incendi e/o esplosioni.
4.5.2.1 Caratteristiche dei locali.
1. Le pareti alle quali sono addossati, eventualmente, gli
apparecchi devono possedere caratteristiche almeno REI 30 ed essere
realizzate in materiale incombustibile.
2. Qualora non siano soddisfatti i suddetti requisiti di
comportamento al fuoco, devono essere rispettate le seguenti
distanze:
0,60 m tra l'involucro dell'apparecchio e le pareti;
1,00 m tra l'involucro dell'apparecchio ed il soffitto.
3. Se tali distanze non sono rispettate deve essere interposta
una struttura di schermo, avente caratteristiche non inferiori a REI
120 e dimensioni superiori di almeno 0,50 m della proiezione retta
dell'apparecchio.
4.5.2.2 Disposizione degli apparecchi.
1. La distanza fra la superficie esterna del generatore di aria
calda, del canale da fumo e del camino da eventuali materiali
combustibili in deposito deve essere tale da impedire il
raggiungimento, sulla superficie di detti materiali, di temperature
pericolose per lo sviluppo di incendi e/o alterazioni o reazioni
chimiche e, in ogni caso, non inferiore a 4 m. Tale limitazione non
si applica agli apparecchi posti ad un'altezza non inferiore a 2,5 m
dal pavimento per i quali sono sufficienti distanze minime pari a 1,5
m.
2. Gli apparecchi installati a pavimento od ad una altezza
inferiore a 2,5 m, devono essere protetti da una recinzione metallica
fissa di altezza non inferiore a 1,5 m, distante almeno 0,6 m
dall'apparecchio e comunque posta in modo da consentire le operazioni
di manutenzione e di controllo.
4.5.3. Condotte aerotermiche.
1. Le condotte devono essere realizzate in conformita' a quanto
previsto dal decreto ministeriale 31 marzo 2003 (Gazzetta Ufficiale
n. 86 del 12 aprile 2003) recante: «Requisiti di reazione al fuoco
dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa aria
degli impianti di condizionamento e ventilazione».
2. Negli attraversamenti di pareti e solai, lo spazio attorno
alle condotte deve essere sigillato con materiale incombustibile,
senza tuttavia ostacolare le dilatazioni delle condotte stesse.
3. Le condotte non possono attraversare luoghi sicuri (che non
siano spazi scoperti), vani scala, vani ascensore e locali in cui le
lavorazioni o i materiali in deposito comportano il rischio di
esplosione e/o incendio. L'attraversamento dei sopra richiamati
locali puo' tuttavia essere ammesso se le condotte o le strutture che
le racchiudono hanno una resistenza al fuoco non inferiore alla
classe del locale attraversato ed in ogni caso non inferiore a REI
30.
4. Qualora le condotte attraversino strutture che delimitano
compartimenti antincendio, deve essere installata, in corrispondenza
dell'attraversamento, almeno una serranda, avente resistenza al fuoco
pari a quella della struttura attraversata, azionata automaticamente
e direttamente da:
rivelatori di fumo, installati nelle condotte, qualora gli
apparecchi siano a servizio di piu' di un compartimento antincendio e
si effettui il ricircolo dell'aria;
dispositivi termici, tarati a 80° C, posti in corrispondenza
delle serrande stesse, negli altri casi.
5. L'intervento della serranda deve determinare automaticamente
lo spegnimento del bruciatore.
4.6. Locali di installazione di moduli a tubi radianti.
1. E' vietata l'installazione all'interno di locali di pubblico
spettacolo, locali soggetti ad affollamento superiore a 0,4
persone/m2, locali in cui le lavorazioni o le concentrazioni dei
materiali in deposito negli ambienti da riscaldare comportino la
formazione di gas, vapori o polveri suscettibili di dar luogo ad
incendi e/o esplosioni.
4.6.1 Caratteristiche dei locali.
1. Le strutture orizzontali e/o verticali alle quali sono
addossati i bruciatori dei moduli a tubi radianti, devono possedere
caratteristiche di resistenza al fuoco almeno R/REI 30 e realizzate
in materiale incombustibile.
2. Qualora non siano soddisfatti i suddetti requisiti di
comportamento al fuoco, l'installazione deve avvenire nel rispetto
delle seguenti distanze:
0,60 m tra l'involucro dei bruciatori e le pareti;
1,00 m tra l'involucro dei bruciatori ed il soffitto.
3. Se tali distanze non sono rispettate, deve essere interposta
una struttura di caratteristiche non inferiori a REI 120 avente
dimensioni lineari maggiori di almeno 0,50 m rispetto a quelle della
proiezione retta del bruciatore lateralmente, e 1,0 m rispetto a
quelle della proiezione retta del bruciatore superiormente.
4.6.2 Disposizione dei moduli all'interno dei locali.
1. La distanza tra la superficie esterna del modulo ed eventuali
materiali combustibili in deposito ed il piano calpestabile deve
essere tale da impedire il raggiungimento di temperature pericolose
ed in ogni caso non inferiore a 4 m.
2. Il circuito radiante deve essere installato in modo da
garantire, sulla base di specifiche istruzioni tecniche fornite dal
costruttore, che la temperatura delle strutture verticali e
orizzontali alle quali e' addossato il circuito medesimo non superi i
50° C, prevedendo, ove necessario, l'interposizione di idonee
schermature di protezione.
4.7. Locali di installazione di nastri radianti.
1. I nastri radianti devono essere installati rispettando una
distanza minima di 4 metri tra il piano di calpestio e il filo
inferiore del circuito radiante dell'apparecchio.
2. Fatto salvo quanto previsto nelle specifiche regole tecniche
di prevenzione incendi, e' in ogni caso vietata l'installazione dei
suddetti apparecchi:
all'interno di locali di intrattenimento e di pubblico
spettacolo;
in locali soggetti a densita' di affollamento maggiore di 0,4
persone/m2;
in locali interrati;
in locali in cui le lavorazioni o le concentrazioni dei
materiali in deposito negli ambienti da riscaldare comportino la
formazione di gas, vapori e/o polveri suscettibili di dare luogo ad
incendi e/o esplosioni.
3. Negli impianti sportivi e nei locali soggetti ad affollamento
con densita' maggiore di 0,1 persone/m2, e' ammessa l'installazione
di nastri radianti, a condizione che l'unita' termica sia posizionata
all'aperto.
4.7.1 Caratteristiche dei locali.
4.7.1.1 Unita' termica posizionata all'aperto.
1. L'installazione deve essere conforme alle disposizioni di cui
al punto 2.1.
4.7.1.2 Unita' termica posizionata all'interno dei locali.
1. Le strutture orizzontali e/o verticali alle quali sono
addossate le unita' termiche, devono possedere caratteristiche di
resistenza al fuoco almeno R/REI 30 e realizzate in materiale
incombustibile.
2. Qualora non siano soddisfatti i suddetti requisiti di
comportamento al fuoco, l'installazione all'interno deve avvenire nel
rispetto delle seguenti distanze:
0,60 m tra l'involucro dell'unita' termica e le pareti;
1,00 m tra l'involucro dell'unita' termica ed il soffitto.
3. Se tali distanze non sono rispettate, deve essere interposta
una struttura di caratteristiche non inferiori a REI 120 avente
dimensioni lineari maggiori di almeno 0,50 m rispetto a quelle della
proiezione retta dell'unita' termica lateralmente, e 1,0 m rispetto a
quelle della proiezione retta dell'unita' termica superiormente.
4.7.2 Disposizione delle condotte radianti all'interno dei locali.
1. La distanza tra la superficie esterna delle condotte radianti
ed eventuali materiali combustibili in deposito deve essere tale da
impedire il raggiungimento di temperature pericolose sulla superficie
dei materiali stessi ai fini dello sviluppo di eventuali incendi e/o
reazioni di combustione, ed in ogni caso non minore di 1,5 m.
2. Le condotte radianti devono essere installate in modo da
garantire, sulla base di specifiche istruzioni tecniche fornite dal
costruttore, che la temperatura delle strutture verticali e
orizzontali alle quali sono addossate le condotte medesime non superi
i 50° C, prevedendo, ove necessario, l'interposizione di idonee
schermature di protezione.
4.7.3 Aperture di aerazione.
1. Qualora l'unita' termica sia installata all'interno dei
locali, deve essere realizzata una superficie permanente di aerazione
di sezione almeno pari a quanto prescritto al punto 4.1.2.
2. La medesima superficie permanente di aerazione deve essere
prevista nel caso di installazione dell'unita termica all'aperto,
qualora il rapporto fra il volume del locale ove sono installate le
condotte radianti ed il volume interno del circuito di condotte
radianti, sia minore di 150.

TITOLO V


Installazione di apparecchi all'interno di serre

1. L'installazione di apparecchi all'interno di serre deve
avvenire nel rispetto delle seguenti distanze minime da superfici
combustibili:
0,60 m tra l'involucro dell'apparecchio e le pareti;
1,00 m tra l'involucro dell'apparecchio ed il soffitto.
2. Se tali distanze non sono rispettate, deve essere interposta
una struttura di schermo avente caratteristiche non inferiori a REI
120 e dimensioni superiori di almeno 0,50 m della proiezione retta
dell'apparecchio.
3. L'aerazione deve essere assicurata da almeno un'apertura di
superficie non inferiore a 100 cm2.

TITOLO VI


Deposito di combustibile liquido

6.1 Ubicazione.
1. Il deposito, costituito da uno o piu' serbatoi, puo' essere
ubicato all'esterno o all'interno dell'edificio nel quale e'
installato l'impianto termico o all'interno di serre.
2. Nel caso di deposito ubicato all'esterno, i serbatoi possono
essere interrati sotto cortile, giardino o strada oppure installati a
vista in apposito e distinto locale oppure all'aperto.
3. Nel caso di deposito ubicato all'interno dell'edificio, i
serbatoi possono essere interrati sotto pavimento, oppure installati
a vista, in locali aventi caratteristiche di ubicazione di cui al
punto 4.1.1.
4. I locali devono essere destinati esclusivamente a deposito di
combustibile liquido a servizio dell'impianto.
6.2 Capacita'.
1. La capacita' di ciascun serbatoio non deve essere maggiore di
25 m3.
2. In relazione all'ubicazione dei serbatoi la capacita'
complessiva del deposito deve osservare i seguenti limiti:
a) 100 m3, per serbatoi ubicati all'esterno del fabbricato;
b) 50 m3, per serbatoi interrati all'interno del fabbricato;
c) 25 m3, per serbatoi installati a vista all'interno del
fabbricato.
6.3 Modalita' di installazione.
1. I serbatoi devono essere saldamente ancorati al terreno. In
base alle modalita' di installazione dei serbatoi si distinguono le
seguenti tipologie di deposito:
A) deposito all'esterno con serbatoi interrati:
i serbatoi devono essere installati in modo tale da non essere
danneggiati da eventuali carichi mobili o fissi gravanti sul piano di
calpestio;
B1) deposito con serbatoi fuori terra in apposito locale esterno:
i serbatoi devono essere installati in apposito locale realizzato
in materiale incombustibile, posizionati ad una distanza reciproca
nonche' dalle pareti verticali ed orizzontali del locale, tale da
garantire l'accessibilita' per le operazioni di manutenzione ed
ispezione. La porta di accesso deve avere, in ogni caso, la soglia
interna sopraelevata, onde il locale possa costituire bacino di
contenimento impermeabile, di volume non inferiore alla meta' della
capacita' complessiva dei serbatoi;
B2) deposito all'aperto con serbatoi fuori terra:
i serbatoi devono essere dotati di tettoia di protezione dagli
agenti atmosferici realizzata in materiale incombustibile e di bacino
di contenimento impermeabile realizzato in muratura, cemento armato,
o altro materiale idoneo allo scopo, avente capacita' pari ad almeno
un quarto della capacita' complessiva dei serbatoi. E' vietata
l'installazione su rampe carrabili e su terrazze;
C) deposito con serbatoi interrati all'interno di un edificio:
le pareti ed i solai del locale devono presentare caratteristiche
di resistenza al fuoco almeno REI 90;
D) deposito con serbatoi fuori terra all'interno di un edificio:
i serbatoi devono essere installati in apposito locale avente
caratteristiche di resistenza al fuoco almeno REI 120, su apposite
selle di resistenza al fuoco R 120, posizionati ad una distanza
reciproca nonche' dalle pareti verticali ed orizzontali del locale,
tale da garantire l'accessibilita' per le operazioni di manutenzione
ed ispezione. La porta di accesso deve avere, in ogni caso, la soglia
interna sopraelevata, onde il locale possa costituire bacino di
contenimento impermeabile, di volume almeno pari alla capacita'
complessiva dei serbatoi;
E) deposito all'interno di serre:
i depositi possono essere ubicati all'interno di serre secondo le
seguenti modalita':
in serbatoi interrati, installati in modo tale da non essere
danneggiati da eventuali carichi mobili o fissi gravanti sul piano di
calpestio;
in serbatoi ricoperti di terra (tumulati);
in serbatoi fuori terra su apposite selle; in questo caso, se
le serre sono realizzate in materiale combustibile, devono osservarsi
le seguenti distanze minime:
0,60 m tra il perimetro del serbatoio e le pareti della
serra;
1,00 m tra il perimetro del serbatoio e il soffitto della
serra.
Se tali distanze non sono rispettate deve essere interposta una
struttura di schermo avente caratteristiche non inferiori a REI 120 e
dimensioni superiori di almeno 0,5 m della proiezione retta del
serbatoio.
La distanza tra i serbatoi fuori terra e l'involucro del
generatore deve essere non inferiore a 5 m; deve essere inoltre
previsto un bacino di contenimento di capacita' non inferiore ad un
quarto del volume dei serbatoi.
Per depositi installati all'esterno delle serre si applicano le
prescrizioni di cui ai punti A), B1) E B2) in funzione delle
modalita' di installazione previste.
6.4 Accesso e comunicazioni.
1. L'accesso al locale deposito puo' avvenire dall'esterno da:
spazio scoperto;
strada pubblica o privata scoperta;
porticati;
intercapedine antincendio di larghezza non inferiore a 0,9 m;
oppure dall'interno tramite disimpegno avente le caratteristiche
indicate al punto 4.2.4, comma 2, lettera b).
2. E' consentito utilizzare lo stesso disimpegno per accedere al
locale di installazione dell'impianto termico ed al locale deposito.
3. I locali, all'interno di un edificio, adibiti a deposito
possono comunicare tra loro esclusivamente a mezzo di porte REI 90
provviste di dispositivo di autochiusura.
4. Non e' consentito che il locale adibito a deposito abbia
aperture di comunicazione dirette con locali destinati ad altro uso.
6.5 Aperture di aerazione.
1. Il locale deposito deve essere dotato di una o piu' aperture
permanenti di aerazione realizzate su pareti esterne di cui al punto
4.1.1. Nei comuni nei quali non si applicano le prescrizioni del
regolamento per l'esecuzione della legge 13 luglio 1966, n. 615,
contro l'inquinamento atmosferico, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1970, n. 1391, la superficie
di aerazione non deve essere inferiore ad 1/30 della superficie in
pianta del locale; e' consentita la protezione delle aperture di
aerazione con grigliati metallici, reti e/o alette antipioggia a
condizione che non venga ridotta la superficie netta di aerazione
prevista.
6.6 Porte.
1. Le porte del locale deposito devono avere altezza minima di
2 m, larghezza minima di 0,8 m, essere apribili verso l'esterno ed
essere munite di dispositivo di autochiusura.
2. Le porte di accesso al locale deposito devono avere
caratteristiche di resistenza al fuoco almeno REI 60.
3. Alle porte di accesso diretto da spazio scoperto, strada
pubblica o privata scoperta, intercapedine antincendio ovvero alle
porte di accesso a locali esterni all'edificio, non e' richiesto il
requisito della resistenza al fuoco, purche' siano in materiale
incombustibile.
6.7 Caratteristiche dei serbatoi.
1. I requisiti tecnici per la costruzione, la posa in opera e
l'esercizio dei serbatoi, sia fuori terra che interrati, devono
essere conformi alle leggi, ai regolamenti ed alle disposizioni
vigenti in materia.
2. I serbatoi devono presentare idonea protezione contro la
corrosione e devono essere muniti di:
a) tubo di carico fissato stabilmente al serbatoio ed avente
l'estremita' libera, a chiusura ermetica, posta in chiusino interrato
o in una nicchia nel muro dell'edificio e comunque ubicato in modo da
evitare che il combustibile, in caso di spargimento, invada locali o
zone sottostanti;
b) tubo di sfiato dei vapori avente diametro interno pari alla
meta' del diametro del tubo di carico e comunque non inferiore a
25 mm, sfociante all'esterno delle costruzioni ad un'altezza non
inferiore a 2,5 m dal piano praticabile esterno ed a distanza non
inferiore a 1,5 m da finestre e porte; l'estremita' del tubo deve
essere protetta con sistema antifiamma;
c) dispositivo di sovrappieno atto ad interrompere, in fase di
carico, il flusso del combustibile quando si raggiunge il 90% della
capacita' geometrica del serbatoio;
d) idonea messa a terra;
e) targa di identificazione inamovibile e visibile anche a
serbatoio interrato indicante:
il nome e l'indirizzo del costruttore;
l'anno di costruzione;
la capacita', il materiale e lo spessore del serbatoio.

TITOLO VII

Disposizioni complementari

7.1 Dispositivi accessori.
Devono essere adottate tubazioni, dispostitivi di
preriscaldamento e di accensione del combustibile conformi
all'utilizzo previsto e che garantiscano il rispetto degli obiettivi
di sicurezza antincendio riportati all'art. 3.
La tubazione di adduzione del combustibile liquido al bruciatore
deve essere munita di:
un dispositivo automatico di intercettazione che consenta il
passaggio del combustibile soltanto durante il funzionamento del
bruciatore stesso;
un organo di intercettazione a chiusura rapida e comandabile a
distanza dall'esterno del locale serbatoio e del locale ove e'
installato il bruciatore.
7.2 Impianto elettrico.
1. L'impianto elettrico deve essere realizzato in conformita'
alla legge 1° marzo 1968, n. 186 (Gazzetta Ufficiale n. 77 del
23 marzo 1968), e tale conformita' deve essere attestata secondo le
procedure previste dalla legge 5 marzo 1990, n. 46 (Gazzetta
Ufficiale n. 59 del 12 marzo 1990), e successive modifiche ed
integrazioni.
2. L'interruttore generale a servizio dei locali di cui ai punti
4.2 e 6.1 deve essere installato all'esterno dei locali stessi, in
posizione segnalata e facilmente accessibile. Negli altri casi deve
essere collocato lontano dall'apparecchio utilizzatore, in posizione
segnalata e facilmente raggiungibile e accessibile.
7.3 Mezzi di estinzione degli incendi.
1. In prossimita' di ciascun apparecchio e/o serbatoio fuori
terra, deve essere installato, in posizione segnalata e facilmente
raggiungibile, un estintore portatile avente carica nominale non
minore di 6 kg e capacita' estinguente non inferiore a 21A - 113B.
2. Gli impianti termici con portata termica complessiva
installata superiore a 1160 kW devono essere protetti da un estintore
carrellato a polvere avente carica nominale non minore di 50 kg e
capacita' estinguente pari a A-B1.
7.4 Segnaletica di sicurezza.
1. La segnaletica di sicurezza deve essere conforme al decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 493 (S.O. alla Gazzetta Ufficiale n.
156 del 23 settembre 1996) e deve richiamare l'attenzione sui divieti
e sulle limitazioni imposti nonche' segnalare la posizione della
valvola esterna di intercettazione e dell'interruttore elettrico
generale.


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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